Il nuovo decreto che rivoluziona la redazione degli A.P.E.


Decreto Requisiti Minimi 2025

Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025!!!

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (datato 28 ottobre 2025) aggiorna in modo profondo il DM 26 giugno 2015, ovvero la base normativa sul calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi degli edifici.

Un aggiornamento atteso: cosa cambia davvero

Dopo dieci anni, il quadro normativo non era più allineato all’evoluzione tecnologica, alle nuove norme UNI/CTI e ai requisiti europei. Con questo nuovo provvedimento, il MASE punta a:

  • modernizzare il metodo di calcolo della prestazione energetica,
  • rendere più chiari i requisiti minimi,
  • riorganizzare le procedure che guidano progettisti, certificatori e tecnici nella redazione di APE e Legge 10.

Il decreto diventerà operativo dal 3 giugno 2026, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Il Ministero parla di un intervento necessario per rispondere a un contesto in continua evoluzione: efficienza energetica, fonti rinnovabili, qualità dell’aria interna, digitalizzazione, sicurezza e mobilità elettrica sono oggi elementi centrali nella progettazione. Il nuovo quadro normativo vuole quindi essere più coerente, moderno e in linea con la direttiva europea 2018/844/UE.

Un perimetro più ampio: non solo energia

Oltre alla metodologia di calcolo, il Decreto amplia l’ambito di applicazione includendo:

  • benessere termo-igrometrico,
  • sicurezza antincendio,
  • aspetti legati al rischio sismico,
  • integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

I contenuti principali del Decreto

A partire dall’articolo 1, viene chiarito che tra le finalità del DM rientra anche l’obbligo di prevedere infrastrutture per la ricarica elettrica all’interno dei progetti edilizi.

L’articolo 2 aggiorna e introduce nuove definizioni fondamentali, come quella di “parcheggio adiacente” e la nuova formulazione del “ponte termico”, ora pienamente allineata alla UNI EN ISO 10211.

L’articolo 3 aggiorna il quadro delle norme tecniche per la valutazione della prestazione energetica, includendo ad esempio:

  • UNI/TS 11300 Parti 5 e 6,
  • UNI EN 15193 per l’illuminazione negli edifici non residenziali.

L’articolo 5 richiama il d.P.R. 74/2013 per esercizio e manutenzione degli impianti e introduce un principio chiave: le norme tecniche aggiornate avranno effetto 180 giorni dopo la loro pubblicazione, evitando applicazioni immediate e non uniformi sul territorio.

L’articolo 7 riscrive la disciplina dei metodi di calcolo: gli aggiornamenti delle UNI richiamate nell’Allegato 2 diventeranno applicabili solo dopo 180 giorni, stabilizzando la relazione tra norma tecnica e legge.

Il cuore del decreto: gli Allegati 1 e 2 completamente riscritti

  • L’articolo 8 sostituisce totalmente l’Allegato 1, che diventa un documento più completo e strutturato: criteri generali, classificazioni, verifiche per nuove costruzioni e ristrutturazioni, integrazione della mobilità elettrica.
  • L’articolo 9 aggiorna integralmente l’Allegato 2 con tutte le norme tecniche di riferimento.

L’articolo 10 aggiorna poi la definizione di ponte termico nel d.lgs. 192/2005, eliminando ambiguità storiche e allineando le procedure agli standard europei.

L’articolo 11 stabilisce definitivamente l’entrata in vigore: 3 giugno 2026.


Analisi tecnica: cosa cambia nel concreto

1. Metodologia di calcolo completamente rivista

La prestazione energetica viene ora calcolata sulla base dell’energia primaria annuale per servizio, con un approccio mensile molto più realistico e coerente con il comportamento degli edifici e con l’apporto delle rinnovabili.

2. Interventi edilizi: criteri più chiari

Il nuovo Allegato 1 chiarisce definitivamente aspetti da sempre problematici, come gli ampliamenti:

  • se l’ampliamento supera il 15% del volume climatizzato o comunque i 500 m³, viene trattato come nuova costruzione;
  • nei casi minori si applicano le regole delle ristrutturazioni importanti o delle riqualificazioni.

Un grande passo avanti anche per la coerenza delle verifiche da riportare nella Legge 10.

3. Impianti: verifiche più stringenti

Il decreto rafforza l’intero capitolo impiantistico:

  • efficienza stagionale,
  • regolazione stanza per stanza,
  • contabilizzazione del calore,
  • requisiti minimi per pompe di calore e generatori,
  • verifica dimensionale in caso di aumento di potenza.

Per gli edifici non residenziali entrano in gioco criteri nuovi per l’illuminazione; la ventilazione meccanica assume un ruolo centrale.

4. Mobilità elettrica: regole dedicate

Per la prima volta vengono introdotte prescrizioni specifiche per le infrastrutture di ricarica, con obblighi diversi tra edifici residenziali e non residenziali.


Impatto su APE e Legge 10

Un nuovo APE

Il cambiamento sarà evidente:

  • nuovi metodi di calcolo,
  • nuovi fattori di conversione,
  • diversa gestione delle rinnovabili,
  • nuovi valori di riferimento.

Gli APE successivi al 3 giugno 2026 non saranno confrontabili con quelli precedenti.

L’edificio di riferimento viene ridefinito in modo molto più dettagliato: geometrie, impianti, rinnovabili e involucro sono descritti con precisione maggiore, rendendo più trasparente il confronto con l’edificio reale.

Legge 10: rivoluzione totale

Il nuovo Allegato 1 introduce:

  • schemi di verifica più completi,
  • regole più nette tra nuove costruzioni, ristrutturazioni di primo e secondo livello e riqualificazioni,
  • verifiche più rigorose su trasmittanze, H’T e ponti termici,
  • requisiti impiantistici aggiornati,
  • una nuova Appendice B dedicata agli edifici esistenti.

Cambia anche la gestione degli ampliamenti, ora inquadrati secondo criteri uniformi e non più lasciati a interpretazioni locali.

Il sistema introduce una coerenza molto più forte tra APE e Legge 10, riducendo i casi di incongruenza che spesso creavano richieste di integrazione.


Conclusioni operative

Il Decreto MASE del 28 ottobre 2025 segna una svolta profonda nella normativa energetica italiana. Dal 3 giugno 2026 cambierà:

  • il modo di calcolare la prestazione energetica,
  • la classificazione energetica,
  • la redazione dell’APE,
  • la struttura della Legge 10,
  • le verifiche sugli impianti,
  • l’approccio alla progettazione energetica.

Per tecnici e professionisti sarà indispensabile iniziare subito:

  • a studiare i nuovi Allegati 1 e 2,
  • a verificare gli aggiornamenti dei software di calcolo,
  • a rivedere i criteri di classificazione degli interventi edilizi.

La corretta individuazione della tipologia di intervento diventerà infatti decisiva per impostare un progetto conforme alle nuove regole.