Ma come si ottiene l’agibilità in seguito al ritiro di una concessione edilizia in sanatoria?
Questo è quello che ci dice l’articolo 35 della Legge 47/85 al comma 19:
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Commento
…. viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità (*note 1, 2 e 3)
*Nota1: Si parla di abitabilità o agibilità Perché all’epoca ancora c’era questa distinzione quindi abitabilità e agibilità venivano utilizzati per distinguere un immobile residenziale da uno non residenziale.
*Nota2: Oggi quando si va a depositare una Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAg) non esiste più questa distinzione. Si parla semplicemente della trasmissione di una segnalazione, con a corredo una serie di documenti che devono essere completi altrimenti decadrà la segnalazione stessa.
Quando la completezza della documentazione non sussiste l’ufficio (in autotutela) può tranquillamente dichiarare nulla quella segnalazione
*Nota3: Qui addirittura si parla ancora del rilascio del certificato di agibilità o abitabilità. Perché? Perché ovviamente la legge del condono edilizio non ha mai subito modifiche al riguardo, pertanto, (per quanto riguarda solo il condono edilizio) è necessario ottenere un Certificato per gli interventi che si sono realizzati in sanatoria ed in deroga a quelle che sono le normative vigenti!
Ma la nostra legge continua anche dicendo che questa agibilità viene rilasciata…
…qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica, rimanendo ferma non solo sulla statica, ma anche sulla prevenzione incendi e gli infortuni!
Quindi ovviamente una soglia sotto questo punto di vista c’è sempre!
Facciamo un esempio.
A Roma noi abbiamo la questione dell’interramento superiore al 50%. Se un immobile è interrato più del 50% non è possibile rilasciare questo certificato di abitabilità o di agibilità, come se ho un’altezza che va al di sotto dei 2,20mt poiché, ovviamente, consente di andare in deroga, ma, mantenendo una soglia sotto la quale sarà impossibile andare.
Il decreto ministeriale del 1975 ha imposto, su territorio nazionale, di poter ottenere l’agibilità se si ha almeno un’altezza pari a 2,70mt.
Sulla base di quest’ultimo, ovvero sulla base del DM, i regolamenti edilizi territoriali hanno dato le medesime impostazioni.
Ricordandoci quindi, che, i condoni vanno in deroga a quelli che sono gli standard dati dai vari regolamenti edilizi e norme tecniche di attuazione territoriali…cosa succede invece se:
1. l’oggetto dell’abuso non ammesso in via ordinaria veniva eseguito nel rispetto dei parametri igienico sanitari (esempio. un cambio d’uso urbanisticamente rilevante non previsto dalla norma allora vigente, tuttavia con parametri nel rispetto);
2. in seguito alla concessione edilizia in sanatoria vi è una pratica edilizia a seguire depositata qualsiasi;
a Roma si creano queste nette distinzioni, dove, in seguito alla concessione edilizia in sanatoria:
• sei obbligato a depositare per forza richiesta di certificato di agibilità
• NON sei obbligato a depositare richiesta di certificato di agibilità
Quando?
SEI OBBLIGATO (ed a Roma depositi domanda presso l’USCE):
• se vi è il deposito di pratiche successive alla concessione (CILA, SCIA ex DIA ecc…) tuttavia l’intervento condonato NON RISPETTA i parametri del DM del 75 e (nel caso di Roma) della Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 24.11.2021;
• se NON vi sono pratiche successive alla concessione (CILA, SCIA ex DIA ecc…)
• in caso di strutture socio-sanitarie o assistenziali
viceversa
NON SEI OBBLIGATO (ed a Roma depositi Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAg) in Dipertimento 9°):
• se vi è il deposito di pratiche successive alla concessione (CILA, SCIA ex DIA ecc…) tuttavia l’intervento condonato RISPETTA i parametri del DM del 75 e (nel caso di Roma) della Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 24.11.2021;
• se vi sono pratiche successive alla concessione (CILA, SCIA ex DIA ecc…)
• se NON si ricade nel caso di strutture socio-sanitarie o assistenziali
se vi è deposito di pratiche successive in via ordinaria (CILA, SCIA ex DIA ecc…)
Bene direi che è tutto!
Ti aspetto nei prossimi articoli
Ciao