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Compravendite Ristrutturazioni

Quando e come è possibile sanare – Casitiche, tipologie abusi e difformità.

Quando e come è possibile sanare. – Casitiche, tipologie abusi e difformità.

Errori e abusi accumulati nel tempo

Le nuove costruzioni realizzate su quasi tutto il territorio Nazionale, specialmente nella fascia temporale risalente agli anni 50-90, per svariati motivi, hanno subito un enorme mancanza del rispetto delle Norme “Urbanistico edilizie”.
Le problematiche riscontrate oggi in fase di acquisto, rivendita o ristrutturazione, in riferimento agl’ immobili realizzati in quel periodo, portano inevitabilmente a dover affrontare situazioni al quanto scomode e tutt’altro che economiche.
A causa delle varie sviste del passato, incidenti come quelli: sismici, salubri, Vincolistici e “chi più ne ha più ne metta”, hanno portato il Legislatore a dover porre un freno per limitare i danni causati dalla mancanza di rispetto della Normativa.
Detto ciò, passiamo effettivamente alla risoluzione del problema!

Tipologie abusi e strumenti normativi.

Gli abusi, poichè di varia natura, hanno un’incidenza più o meno rilevante sull’immobile e, di conseguenza, una sanzione più o meno elevata.

Le modalità di presentazione delle varie sanatorie come da D.P.R. 380/01, (tenendo da parte momentanemente le zone vincolate per non creare confusione) sono per mezzo di:

a) Mancata C.I.L.A., chiamata in gergo “CILA in sanatoria” (art. 6bis)
b) S.C.I.A. “In sanatoria” (di cui alle opere in art.22)
c) S.C.I.A. In sostituzione al permesso di costruire “a sanatoria” o, per meglio dire in accertamento di conformità” (di cui alle opere in art.23 c.1)
d) Permesso di costruire “in sanatoria” o, per meglio dire in accertamento di conformità” (di cui alle opere in art.10)

Le pratiche, o per meglio dire, “i procedimenti edilizi” sopracitati, in caso di sanatoria si avvalgono degli articoli:

a) 6bis comma 5 – per opere rientranti in Mancata C.I.L.A.
b) 36 In accertamento di conformità (qual’ora vi siano i presupposti);
c) 37 Per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o accertamento di conformità

Quest'ultime tre casistiche di Sanatoria, in regime ordinario, (lo dico per chi risulta profano della materia), NON hanno nulla a che vedere con i tre Condoni Edilizi!

I condoni possedevano un regime “Speciale” e vennero emanati per mezzo delle seguenti Leggi:

a) 47/85


b) 724/94


c) 326/03

La possibilità di poter presentare domanda di Condono Speciale, ad oggi, non esiste più, per via del fatto che vi era un limite di tempo massimo di presentazione!
Solo per mezzo di un’ acquisizione in un’asta giudiziaria, una volta verificate le ragioni del credito, le quali dovranno essere di data anteriore all’entrata in vigore delle leggi citate, si potrà presentare idonea richiesta entro i 120gg dal decreto di trasferimento!
Ma attenzione alle zone vincolate, aggiungerei…
Anche qui bisogna fare particolare attenzione al regime vincolistico ed altri possibili cavilli, che, di fatto, possono donare “improcedibilità alla domanda di Condono Postuma”.
Di questo parleremo meglio in un altro mio articolo.
Di fatto, ad oggi, la maggior parte delle domande presentate ai sensi delle tre leggi di condono sopracitate devono essere espletate.

Avvalersi di un tecnico più che preparato è fondamentale affinchè venga presentata ed analizzata, ad oggi, la possibilità di sanatoria.
E’ ovvio che ogni tipologia di abuso poi possiede le proprie modalità di analisi e di presentazione, in base alla dislocazione su territorio e molto altro ancora.
E’ opportuno fare molta attenzione ed evitare di fare economia sul professionista che effettuerà la pratica, per due motivi:


1- il prezzo potrebbe risultare molto più elevato di quanto si pensi di risparmiare oggi;


2- i nodi vengono al pettine proprio nel momento meno opportuno.

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Compravendite Ristrutturazioni

Ristrutturazioni e Sanatorie – Novità su molti interventi.

Ristrutturazioni e Sanatorie - Novità su molti interventi.

Informazioni di primaria importanza

Quella che in gergo viene detta “pratica edilizia” in realtà non è altro che una procedura urbanistico-amministrativa a tutti gli effetti.

Le procedure vengono effettuate sia per opere da eseguire, sia per opere già eseguite, quindi a sanatoria.

C’è da dire che la sanatoria purtroppo non sempre è applicabile! Moltissime persone pensano di commettere abusi perché tanto poi ci sarà una qualche legge o un tecnico “bravo” che presenterà la pratica e sanerà il tutto…. Ma non esiste ragionamento più sbagliato!

Giocare con il fuoco è sempre stato rischioso ed, in ambito di abusi, si sta giocando con un braciere sempre in fermento sotto i nostri piedi che può prendere forma ed alimentarsi al momento di un sopralluogo o di un rogito.

In riferimento alle sanzioni, potrai farti un’idea di ciò che potrebbe capitare all’interno di questo mio articolo.

Ciò sta a significare che molti soldi saranno spesi inutilmente a sostegno di interventi e sanatorie, spesso improcedibili se non si è più che conoscitori della materia!

All’interno di questo articolo andrò ad inserire moltissimo materiale di valore per tutti coloro che hanno delle beghe immobiliari o vogliono approfondire per non incappare in errori futuri.

Procedimenti urbanistico-edilizi e tipologia interventi

I procedimenti si suddividono, come da D.P.R. 380/01 in art. 3 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f) in questa maniera:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”
b) “interventi di manutenzione straordinaria”
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”
e) “interventi di nuova costruzione”
e) “interventi di nuova costruzione”
f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”

Ora, andiamo ad analizzare a cosa si riferisce la norma.

Dunque, prima di tutto adesso, in base all’intervento, bisogna capire cosa è compreso all’interno di ognuno di essi.

Manutenzione ordinaria:

La stessa fa riferimento a tutti:

<< ….gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;…>>

Ciò sta a significare che è possibile effettuare agire con tale intervento su pavimentazioni, piastrellature, infissi, tinteggiature (attenzione a cambio colore facciata… specialmente se in zona vincolata), intonaci, sanitari (quindi bagni completi), ed altre varie rifiniture.

Il procedimento edilizio indicato o pratica è una C.I.L per alcuni comuni, ed una semplice comunicazione a mezzo PEC per altri.
Ma….c’è un ma: le cose cambiano anche a causa di vincoli archeologici e/o monumentali. Quindi fate molta attenzione al tecnico che ve la fa facile!

Manutenzione straordinaria:

E qui vorrei spendere due parole in più, anche per via del Decreto Semplificazioni ad oggi in vigore!

Arriviamo alla benedetta / maledetta C.I.L.A, della quale purtroppo c’è chi ne fa abuso vero e proprio! Passatemi il termine…

La C.I.L.A è una Comunicazione Asseverata che fa un tecnico insieme al proprietario, o altro avente diritto.

Si possono fare in C.I.L.A: frazionamenti e fusioni, spostamento tramezzi e porte interne, cambi d’uso “leggeri” (che non comportino un aumento del carico urbanistico) ed in ultimo (forse, perché è ancora da chiarire) modifiche dei prospetti necessare per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, ovvero per l’accesso allo stesso. Attenzione!

La C.I.L.A., purtroppo, con l’entrata in vigore del D.L. 222/2016 e l’inserimento della modulistica Nazionale, ha subito un “declassamento” in termini interpretativi da parte di tecnici e colleghi, oserei dire AZZARDATO!

Restauro e di risanamento conservativo:

A mezzo S.C.I.A o C.I.L.A, a seconda della tipologia di intervento è possibile consolidare, ripristinare e rinnovare degli elementi costitutivi dell’edificio, inserire elementi accessori ed impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Ciò sta a significare che in caso di abuso improcedibile, con questa tipologia di intervento è possibile, a seconda della casistica, tornare indietro alla situazione legittimata (compreso il cambio di destinazione d’uso) ed aggiungerei, a volte, senza pagare oblazioni / sanzioni di alcun genere se in autodenuncia.

Qui parliamo anche di demolizione volumi realizzati in assenza di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività.

sanatoria roma e demolizione abusi

Il legislatore in tal senso ha voluto introdurre anche una scappatoia edilizia, al fine di rendere l’immobile commerciabile se non demolibile.

E’ possibile effettuare una procedura di indemolibilità, ma bisogna analizzare costi e tempistiche ed in questo un tecnico con un’ottima conoscenza della normativa potrà certamente aiutarti.

Ristrutturazione edilizia:

Ed anche qui “casca l’asino”, come si suol dire. Questo poiché è possibile realizzare:

<<…gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria…>>

Fate attenzione a chi abusa di S.C.I.A, perché un tecnico preparato deve assolutamente scindere gli interventi e cercare di capire come far tutto senza incorrere in sanzioni future.

Nuova costruzione:

E’ qui vi posso solamente dire attenzione a:

– Piani di Zona;
– Vincoli di qualsiasi natura;
– Norme tecniche di attuazione;
– Decreti Regionali

Questo perché, per via della vastità dell’argomento, servirebbe un articolo a se.

Di fatto è stato modificato l’art. 10 c.1 L.c… ottime notizie per prospetti!

Sarai soggetto a Permesso di Costruire (P.d.c.), quindi attenzione anche a quanto dichiarato in fase di presentazione ed ai vari enti preposti, pena la nullità!

Ristrutturazione urbanistica:

Qui di solito diciamo che il privato poco c’entra, più che altro questa sezione può interessare a TE investitore immobiliare o aspirante tale.
Attenzione a non incappare a proposte di modifiche di P.r.g. Improcedibili.

Gli interventi fattibili sono di fatto:

<<…quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale….>>

Quindi a meno che non sei più che certo di ciò che stai andando a fare insieme ad un tecnico ultra preparato, (comprese lottizzazioni) fai le cose con i piedi di piombo!

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Compravendite Investimenti

Novità a Roma e nel Lazio per Sanzioni su abusi edilizi – Ecco come funziona!

Novità a Roma e nel Lazio per Sanzioni su abusi edilizi.

Cosa comportano e come funziona!

Effettuare un accesso agli atti è cosa buona e giusta!

Quando un immobile necessita di una sanatoria i costi lievitano!

E’ proprio per questo che quando un cliente è propenso all’acquisto e/o vuole effettuare un investimento a Roma e Provincia, il mio motto è “Verifiche e Accessi agli atti a tutto spiano!”

Comprare un abuso al giorno d’oggi è molto frequente, purtroppo, specialmente se non ci si avvale di un professionista valido che vada ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

Questo lo ribadisco proprio perché ricordo che il notaio, in riferimento, non ha l’obbligo di verifica della conformità.

Se ti interessa approfondire tale argomento ti consiglio anche questo mio articolo.

Stamattina mi sono imbattuta nella lettura del Bimestrale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al quale sono iscritta e mi è saltato all’occhio un articolo particolarmente interessante, ovvero:

"Come cambia il regime delle oblazioni per l'accertamento di conformità nel Lazio"

https://www.geometravispo.com/investimenti-immobiliari-a-roma-abuso-trovato-dopo-atto-di-compravendita-cosa-fare/

Per chi non lo sapesse, l’Accertamento di Conformità non è altro che un titolo edilizio a sanatoria regolato dall’art. 36 del D.P.R. 380/01.

Tale articolo fa riferimento a tutti quegli interventi realizzati in assenza di: Permesso di costruire o di Scia in Sostituzione a P.C. (ex Super D.i.a)

Gli abusi classificati come “sanabili” in questo articolo sono elencati in art. 23 c.1 e sono soggetti ad un rilascio parere entro 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Tale norma (ad oggi) dà la possibilità di sanare l’immobile solo se presente la doppia conformità, vale a dire:

Attualmente si parla molto in termini di semplificazioni, di introdurre, o modificare tale articolo di legge inserendo la possibilità di sanare abusi conformi unicamente alla Norma Vigente, senza il dovere del rispetto della doppia conformità.

Tuttavia, il Decreto Semplificazioni, (PER ORA) sembra aver tralasciato tale modifica/integrazione.

In attesa di modificazioni, ad oggi, ancora si ha il rispetto della doppia conformità.

Per il regime sanzionatorio, in riferimento alla Regione Lazio, a Gennaio del 2019 uscì una sentenza, la n. 02/2019 della Corte Costituzionale che dichiarò l’ex art. 22 c. a della L.R. 15/2008, INCOSTITUZIONALE!

Per quale motivo? Perché tale norma prevedeva, per immobili con abusi sostanziali e/o realizzati senza titolo edilizio, anche se conformi alle Norme Tecniche al momento della domanda e della realizzazione dello stesso, un importo pari AL DOPPIO DEL VALORE VENALE dell’incremento dell’intervento eseguito in difformità (Totale o per la parte interessata, quindi Parziale).

Anche se tu non fossi un tecnico, ti renderai conto che sto parlando di un'enormità di denaro...

investimenti immobiliari a roma sbagliati e perdita di denaro

Ed è stato proprio per questo che  grazie alla Sentenza sopracitata, finalmente si è rilegiferato in merito e grazie alla L.R. 01/2020 tale sanzione è stata ridotta all’interno della stessa L.R. 15/08 a:

In oltre noi a Roma abbiamo da sommare alcuni parametri dettati dalla Delibera Capitolina n. 44/2011 (da rivedere assolutamente anch'essa).

Questo per indicarti che ogni problematica o abuso ha un costo ed un tempo di risoluzione.

Pertanto per avere la situazione chiara bisogna avvalersi sempre e comunque di un professionista che ci guidi verso la scelta giusta, altrimenti si rischia di diventare schiavi dei propri beni!

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Compravendite Investimenti

Investimenti immobiliari a Roma. Abuso trovato dopo atto di compravendita – Cosa fare?

Investimenti immobiliari a Roma.

Abuso trovato dopo atto di compravendita – Cosa fare?

I nodi vengono al pettine sempre dopo! Magari proprio per una semplice ristrutturazione...

E’ importantissimo sapere che, giuridicamente parlando, il notaio non ha alcun potere, né tanto meno obbligo di verificare che un immobile sia conforme al titolo edilizio citato in atto, rispetto allo stato dei luoghi.

Purtroppo, a volte, si sottintende che il notaio in fase di rogito sia tenuto a verificare la conformità urbanistica… ma non è così!

Come predetto in un altro mio articolo, il notaio è tenuto a verificare la legittimità dell’immobile, tutt’altra cosa!

Verificare che un immobile sia legittimato significa accertarsi che urbanisticamente sia stato edificato e modificato con idoneo titolo edilizio.

E’ logico che il notaio non viene sul posto per accertarsi che la documentazione urbanistica sia conforme allo stato dei luoghi.

E’ proprio per questo che all’interno dell’atto stesso è il venditore a dichiarare l’assenza di eventuali abusi.

L’obbligo notarile termina con la verifica della documentazione a lui pervenuta e l’inserimento dei riferimenti urbanistici e catastali all’interno dell’atto stesso.

La dichiarazione effettuata dalle parti all’interno dell’atto, ove l’immobile viene “accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” e nel contempo viene dichiarato dal venditore che non vi sono ulteriori opere “effettuate” per le quali necessiti la presentazione di una qualsivoglia sanatoria, svincola totalmente il notaio dalla “verifica della conformità”, che, si presuppone sia stata ben confrontata con lo stato dei luoghi dal compratore!

L’unica cosa che il notaio è tenuto a fare è richiedere i titoli urbanistici con cui l’immobile è stato edificato e successive modificazioni dello stesso (Varianti, D.i.a., S.c.i.a., P.c., C.i.l.a.), nonché a verificare che la planimetria catastale sia depositata e conforme a quanto dichiarato dalle parti.

Il notaio non può commettere dichiarazione falsa, ovviamente, pena la nullità dell'atto, nonchè radiazione dall'albo.

Pertanto è tenuto ad assicurare che il contenuto dello stesso atto, in fase di stipula sia veritiero, autentico e non fuorviante.
Può capitare purtroppo a volte che si effettui un rogito ed in seguito escano fuori delle situazioni tutt’altro che piacevoli, piuttosto dispendiose e rompicapo.

Sto parlando di irregolarità edilizio-urbanistiche delle quali si era totalmente all’oscuro.


Ci sono varie Sentenze della Corte di Cassazione, come ad esempio quella del 5 dicembre 2014 n° 25811, attraverso la quale veniva annullato un atto per un abuso edilizio insanabile.
La sentenza infatti parlava di “incommerciabilità” dell’immobile.

Può essere invece richiesta la risoluzione di un contratto (compreso atto d'acquisto), nel momento in cui venisse a verificarsi la "Aliud Pro Alio".

Abusi e atti di compravendita nulli – Cosa fare

Di cosa parlo? Del fatto che se un immobile venduto è diverso da quanto pattuito, ex art. 1453 e seg. c.c. è possibile tramite una causa civile effettuare l’annullamento del contratto / atto di compravendita.

La conformità catastale è altresì importante al momento del rogito (pena la nullità).

E’ la L. 122/2010 a stabilire che:

<<…Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale……>> e prosegue…

Ad introdurre l’obbligo di citare i titoli urbanistici in atto di compravendita vi sono:

In ogni caso: