Cosa cambia d'ora in poi per sanatorie o ristrutturazioni - Decreto Semplificazioni
C.I.L.A, S.C.I.A, S.C.I.A in sostituzione a p.d.c. e Permesso di costruire. Vediamo cosa succede!
Per fortuna ciò che sino a poco tempo fà sembrava essere un calvario, come ad esempio la presentazione di una sanatoria per una modifica dei prospetti (comprese finestre e portefinestre in zona non vincolata), ad oggi, grazie al nuovo Decreto Semplificazioni, tutto sembra assumere un aspetto oserei dire decisamente più “congruo e chiaro” rispetto al passato.
Il Decreto Legge entrato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020, con il n. 76, soprannominato per l’appunto Decreto Semplificazioni, sembra voler porgere una mano di aiuto all’edilizia, ed in particolar modo ai cittadini, nonché ai tecnici messi in difficoltà dai vari “errori” del passato.
Forse è ora di farla finita con abusi di potere da parte della Pubblica Amministrazione, a volte troppo attaccata ancora alle regole del “comando io”, o ancora ai troppi tecnici costretti a dover fare giorni e giorni di file inutili al fine di interpretare al meglio gli articoli di legge scritti, come si suol dire, “all’acqua di rosa!”.
Ma entriamo nel dettaglio!
Per mezzo di Permesso di costruire (art.10):
Sarà possibile fare, (nel rispetto sempre degli strumenti urbanistici vigenti) Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni Urbanistiche, nonchè interventi di Ristrutturazione Edilizia per:
a) Modifiche della volumetria;
b) In zone omogenee A: cambi di destinazione d’uso,
c)In zone vincolate (42/04) anche: modifiche della sagoma, della volumetria e dei prospetti
Per mezzo di SCIA (art.22):
Sarà possibile fare, (nel rispetto sempre degli strumenti urbanistici vigenti):
a)Interventi di “Manutenzione Straordinaria” e “Restauro e Risanamento Conservativo” se strutturali o dei prospetti;
b) Opere di “Ristrutturazione Edilizia” come: cambi d’uso fuori dalle zone A e modifiche della sagoma, della volumetria e dei prospetti fuori dalle zone vincolate (l.42/04);
c) Varianti a Permessi di costruire senza modificare parametri, volumi, destinazioni d’uso, sagoma se in zona vincolata (l.42/04);
d) Varianti a Permessi di cotruire non essenziali, comunicate anche a Fine Lavori (tramite un tecnico preparato), purché già ottenuti atti di assenso Vincolistici o altro.
Per mezzo di SCIA in sostituzione a p.d.c. (art.23):
Tale articolo rimane invariato, tuttavia si potranno eseguire:
a)Interventi di “Ristrutturazione Edilizia” per Modifiche della volumetria, cambi di destinazione d’uso in zone omogenee A e modifiche della sagoma, della volumetria e dei prospetti In zone vincolate (42/04);
b)Nuona costruzione e Ristrutturazione Urbanistica qualora vi siano piani attuativi con precise disposizioni comunali;
c)Nuona costruzione e Ristrutturazione Urbanistica qualora vi siano piani attuativi antecendenti alla l. 443/2001 con atto di ricognizione entro 30gg dalla richiesta o con relazione tecnica asseverata in riferimento al piano di riferimento
d)Nuona costruzione in diretta esecuzione e con precise disposizioni plano-volumetriche
Per mezzo di CILA (art.6bis):
Nel rispetto di tutti gli strumenti Urbanistici e Vincolistici vigenti, tutti gli interventi non strutturali, senza cambio d’uso rilevante e non riconducibili agli articoli:
1) 6 (edilizia libera)
2) 10 (permesso di costruire)
3) 22 (SCIA)
Vale a dire:
a) opere di diversa distribuzione spazi interni, quali tramezzi e porte interne;
b) opere di manutenzione straordinaria con frazionamenti e fusioni, senza cambio d’uso rilevante o del carico urbanistico
Qui la normativa non è chiara per le modifiche dei prospetti…
Questo perché l’articolo 6-bis inerente la C.I.L.A. riporta chiaramente che si possono effettuare a mezzo la medesima pratica:
- gli interventi che sono non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22;
Pertanto se tanto mi da tanto, dal momento in cui in art. 22 comma 1 lettera si dice che:
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti
Ciò vuol dire che probabilmente nel chiarire poi il decreto a Settembre, probabilmente verrà detto che, la frase “per mantenere o acquisire l’agibilità senza pregiudicare il decoro degli edifici e purché non ci si ritrovi in zone vincolate” fa comunque riferimento anch’essa all’intervento in S.C.I.A. E NON IN C.I.L.A.
Il fatto che un intervento rientri in manutenzione straordinaria non vuol dire necessarimente che rientri in C.I.L.A.!
E’ ovvio che ancora il tutto è in fase di studio E VA’ CHIARITO… ma se l’analisi fosse corretta, come penso che sia, scordiamoci le finestre in C.I.L.A. !