La Delibera n. 316/2025 dell’Assemblea Capitolina segna un passaggio importante nella disciplina degli interventi di rigenerazione urbana e recupero edilizio. Il provvedimento si fonda su un articolato quadro normativo – che comprende, tra gli altri, il Testo unico degli enti locali, il DPR 380/2001, la Legge Regionale 7/2017 (come modificata dalla L.R. 12/2025) e la relativa documentazione tecnica – e mira a definire regole chiare, coerenti con la pianificazione urbanistica vigente.
La delibera introduce disposizioni attuative specifiche per gli interventi realizzati ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L.R. 7/2017, con l’obiettivo di favorire interventi qualificati, evitando al tempo stesso effetti distorsivi sul territorio.
punto 1. Esclusione dell’art. 4 della L.R. 7/2017
Il primo punto stabilisce l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 7/2017, limitando così alcune previsioni generali e rendendo il quadro operativo più controllato.
punto 2. Limitazioni all’art. 5 nelle aree urbanizzate
Nelle parti di territorio già urbanizzate, l’applicazione dell’art. 5 viene circoscritta:
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Zona omogenea A: non sono consentiti ampliamenti di volumetria o superficie lorda degli edifici esistenti.
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Immobili inseriti nella Carta per la Qualità: gli interventi sono subordinati al parere della CPV, Commissione Permanente per la valutazione dei progetti relativi ai beni tutelati dal PRG.
punto 3. Applicazione selettiva dell’art. 6
L’art. 6 della L.R. 7/2017 viene consentito nelle aree urbanizzate, ma con limiti precisi:
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Ristrutturazione senza demolizione: premialità massima del 10% della SUL e nessun incremento del VFT.
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Demolizione e ricostruzione: premialità fino al 20% della SUL o volumetria, sempre senza superare il 20% di aumento del VFT. Per edifici produttivi è ammesso un massimo del 10% di incremento della superficie coperta, salvo gli aumenti legati alle sole altezze tecniche.
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Zona omogenea A: demolizione e ricostruzione consentite solo senza premialità.
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Gli interventi su immobili della Carta per la Qualità richiedono comunque il parere della CPV.
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È esclusa l’applicazione del comma 1-quinquies dell’art. 6 e viene limitato il comma 2: nei servizi pubblici e nei tessuti a prevalente attività urbana, gli interventi sono ammessi solo entro specifiche destinazioni funzionali e limiti percentuali (in particolare, massimo 10% residenziale).
punti da 4 a 7. Procedimenti, controlli e monitoraggi
La delibera:
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incarica gli uffici di verificare le monetizzazioni degli standard con le procedure già previste dal PRG;
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attribuisce ai Municipi l’istruttoria solo per interventi su edifici con volumetria fuori terra inferiore a 3.000 mc;
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obbliga i Municipi a trasmettere al Dipartimento Attuazione Urbanistica i dati sugli interventi diretti effettuati ai sensi dell’art. 6, per il monitoraggio previsto dalla legge regionale;
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affida al Dipartimento Attuazione Urbanistica il compito di predisporre disposizioni applicative ed esplicative, compresa l’istituzione della CPV, composta dall’Ufficio procedente, dalla Sovrintendenza Capitolina e dalla U.O. Piano Regolatore.
Conclusione
La Delibera n. 316/2025 introduce un sistema di regole che mira a coniugare rigenerazione urbana, tutela del patrimonio e controllo degli impatti sul territorio. Le premialità vengono calibrate, gli interventi su aree sensibili sono sottoposti a valutazioni dedicate e i processi vengono monitorati in modo strutturato: una direzione che punta alla qualità degli interventi, più che alla mera quantità di trasformazioni.