Ecco svelato come spostare o sanare le finestre dal 2020 in poi – Decreto semplificazioni

Ecco svelato come spostare o sanare le finestre dal 2020 in poi - Decreto semplificazioni

E' Rivoluzione per Finestre e Portefinestre – vediamo 2 nuovi casi da Decreto Semplificazioni

L’epoca in cui il legislatore si è accorto che, per una finestra in zona NON vincolata ed IN ASSENZA di interventi strutturali l’intervento possa rientrare in manutenzione straordianaria è finalmente arrivata!

Ci sono dei “ma” e dei “se” ma è già qualcosa….”Meglio tardi che mai” come si suol dire!

Il nuovo Decreto che nel mondo dell’edilizia sta facendo scalpore. Il così detto Decreto Semplificazioni” sembra aver creato ben 2 casistiche per le varie tipologie di incidenza sui prospetti, con limitazioni anche per zone vincolate o rientranti in zone omogenee A.

Ma andiamo a vedere nel concreto di cosa si parla:

1° Caso

S.C.I.A per modifiche dei prospetti volte al superamento dei requisiti per l'agibilità rientranti in manutenzione straordianaria sia leggera che pesante

l’articolo 6-bis inerente la C.I.L.A. riporta chiaramente che si possono effettuare a mezzo la medesima pratica


– gli interventi che sono NON SONO riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22;


Pertanto, se tanto mi da tanto, dal momento in cui in art. 22 comma 1 lettera si dice che:

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:


a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti

Ciò vuol dire che probabilmente nel chiarire poi il decreto a Settembre, probabilmente verrà detto che, la frase “per mantenere o acquisire l’agibilità senza pregiudicare il decoro degli edifici e purché non ci si ritrovi in zone vincolate” fa comunque riferimento anch’essa all’intervento in S.C.I.A. E NON IN C.I.L.A.
Il fatto che un intervento rientri in manutenzione straordinaria non vuol dire necessarimente che rientri in C.I.L.A.!
E’ ovvio che ancora il tutto è in fase di studio E VA’ CHIARITO… ma se l’analisi fosse corretta, come penso che sia, scordiamoci le finestre in C.I.L.A. !

2° Caso

S.C.I.A in sostituzione a permesso di costruire (art. 23) per modifiche dei prospetti sia leggera che pesante, come da aticolo 10 c. 1 l. C:

Questa è la casistica peggiore, vale a dire per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Qui per sanare o spostare ex novo una finestra o portafinestra siamo ne vecchio regime!

Ecco le modalità previo pare ente vincolante o S.C.I.A. Condizionata in sub-delega o ancora relazione semplificata in sub-delega: