Investimenti immobiliari a Roma. Abuso trovato dopo atto di compravendita – Cosa fare?

Investimenti immobiliari a Roma.

Abuso trovato dopo atto di compravendita – Cosa fare?

I nodi vengono al pettine sempre dopo! Magari proprio per una semplice ristrutturazione...

E’ importantissimo sapere che, giuridicamente parlando, il notaio non ha alcun potere, né tanto meno obbligo di verificare che un immobile sia conforme al titolo edilizio citato in atto, rispetto allo stato dei luoghi.

Purtroppo, a volte, si sottintende che il notaio in fase di rogito sia tenuto a verificare la conformità urbanistica… ma non è così!

Come predetto in un altro mio articolo, il notaio è tenuto a verificare la legittimità dell’immobile, tutt’altra cosa!

Verificare che un immobile sia legittimato significa accertarsi che urbanisticamente sia stato edificato e modificato con idoneo titolo edilizio.

E’ logico che il notaio non viene sul posto per accertarsi che la documentazione urbanistica sia conforme allo stato dei luoghi.

E’ proprio per questo che all’interno dell’atto stesso è il venditore a dichiarare l’assenza di eventuali abusi.

L’obbligo notarile termina con la verifica della documentazione a lui pervenuta e l’inserimento dei riferimenti urbanistici e catastali all’interno dell’atto stesso.

La dichiarazione effettuata dalle parti all’interno dell’atto, ove l’immobile viene “accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” e nel contempo viene dichiarato dal venditore che non vi sono ulteriori opere “effettuate” per le quali necessiti la presentazione di una qualsivoglia sanatoria, svincola totalmente il notaio dalla “verifica della conformità”, che, si presuppone sia stata ben confrontata con lo stato dei luoghi dal compratore!

L’unica cosa che il notaio è tenuto a fare è richiedere i titoli urbanistici con cui l’immobile è stato edificato e successive modificazioni dello stesso (Varianti, D.i.a., S.c.i.a., P.c., C.i.l.a.), nonché a verificare che la planimetria catastale sia depositata e conforme a quanto dichiarato dalle parti.

Il notaio non può commettere dichiarazione falsa, ovviamente, pena la nullità dell'atto, nonchè radiazione dall'albo.

Pertanto è tenuto ad assicurare che il contenuto dello stesso atto, in fase di stipula sia veritiero, autentico e non fuorviante.
Può capitare purtroppo a volte che si effettui un rogito ed in seguito escano fuori delle situazioni tutt’altro che piacevoli, piuttosto dispendiose e rompicapo.

Sto parlando di irregolarità edilizio-urbanistiche delle quali si era totalmente all’oscuro.


Ci sono varie Sentenze della Corte di Cassazione, come ad esempio quella del 5 dicembre 2014 n° 25811, attraverso la quale veniva annullato un atto per un abuso edilizio insanabile.
La sentenza infatti parlava di “incommerciabilità” dell’immobile.

Può essere invece richiesta la risoluzione di un contratto (compreso atto d'acquisto), nel momento in cui venisse a verificarsi la "Aliud Pro Alio".

Abusi e atti di compravendita nulli – Cosa fare

Di cosa parlo? Del fatto che se un immobile venduto è diverso da quanto pattuito, ex art. 1453 e seg. c.c. è possibile tramite una causa civile effettuare l’annullamento del contratto / atto di compravendita.

La conformità catastale è altresì importante al momento del rogito (pena la nullità).

E’ la L. 122/2010 a stabilire che:

<<…Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale……>> e prosegue…

Ad introdurre l’obbligo di citare i titoli urbanistici in atto di compravendita vi sono:

In ogni caso: