Legittimità urbanistica secondo il nuovo art. 9-bis!

Legittimità urbanistica secondo il nuovo art. 9-bis!

La verfica della legittimità, come abbiamo visto, è fondamentale ai fini della riuscita di una qualsivolglia pratica urbanistica e catastale.

Questa “Condicio sine qua non” porta necessarimente il cittadino ad un aggrovigliarsi di Norme sempre in continuo aggiornamento, dalle quali, senza il supporto di un tecnico, più che conoscitore della materia, risulta essere veramente difficile estrapolarne la soluzione.

A tal proposito giunge in nostro aiuto il famigerato “Decreto Semplificazioni”, il quale, tenta quantomento di far chiarezza su alcuni aspetti.


Quest’ultimo lo fa andando a modificare ed intergrale l’art. 9-bis del così detto “Testo Unico per l’edilizia”, il D.P.R. 380/01.


Mentre tale articolo in origine prevedeva unicamente al comma 1 l’obbligo da parte della pubblica amministrazione ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, in loro possesso senza poter richiedere attestazioni e/o perizie sulla veridicità e l’autenticità degli stessi, ad oggi, si aggiunge il comma 1-bis.


Ove, viene riportatao esplicitamente che:


<<..Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia…>>

Importantissimo tale chiarimento in quanto prima il “modus operandi” era:


1. Nei fabbricati nati prima del Decreto Legge 1150/1942, la legittimità (nei comuni ove non vi era l’obbligo di licenza edilizia/P.R.G. Legiferante in merito) era sufficiente utilizzare la così detta planimetria catastale del “39”, data dal primo censimento d’impianto. Pertanto, tale comma, inserito in via del tutto inaspettata, và a confermare quanto da anni veriva fatto già dai tecnici operanti, anche se agendo unicamente per buon senso normativo, poiché, di fatto, non vi era alcuna riconferma o demando a qualsivolglia legge urbanistica;

2. Nei fabbricati nati dopo il Decreto Legge 1150/1942, su tutto il territorio nazionale vi era l’obbligo nell’ambito del territorio comunale chiedere apposita licenza al sindaco;

3. Nei fabbricati nati prima della “Legge Ponte”, la 765/1967, all’esterno dei Centri abitati ed al di fuori dei Piani di Fabbricazione Comunali (Roma ne ha dal 1931 quindi viene “quasi” esclusa), non vi era l’obbligo di licenza edilizia;

4. Nei fabbricati nati dopo la “Legge Ponte”, la 765/1967, all’esterno ed all’interno dei Centri abitati e dei Piani di Fabbricazione Comunali vi è l’obbligo indiscusso di richiedere la licenza edilizia/relative autorizzazioni.

Oggi, pertanto, con l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo di cui in oggetto, contenuto nel D.P.R. 380/01, vi è la possibilità di affermare che, quanto interpretato sino ad oggi, assume un criterio di puro buon senso.

In oltre, introducendo la possibilità di indicare che:

<<..per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio…>>,

(dipende dai comuni e dal territorio se ante 42 o ante 67)

lo stato legittimo è quello desumibile da:

1) informazioni catastali di primo impianto;


2) altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio;


3) altri atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza,

 

si è dato un taglio netto nell’utilizzo della documentazione in preesistenza, la quale, a volte mancante, a volte “imprecisa” rendeva spesso quasi impossibile la presentazione di qualsivoglia pratica edilizia e/o catastale.

 

Il tutto viene avallato inoltre dall’ultimo periodo del medesimo comma, il quale, indica espressamente che l’utilizzo della suddetta documentazione è ammessa ulteriormente nel momento in cui non sia reperibile il titolo abilitativo.