Novità a Roma e nel Lazio per Sanzioni su abusi edilizi.
Cosa comportano e come funziona!
Effettuare un accesso agli atti è cosa buona e giusta!
Quando un immobile necessita di una sanatoria i costi lievitano!
E’ proprio per questo che quando un cliente è propenso all’acquisto e/o vuole effettuare un investimento a Roma e Provincia, il mio motto è “Verifiche e Accessi agli atti a tutto spiano!”
Comprare un abuso al giorno d’oggi è molto frequente, purtroppo, specialmente se non ci si avvale di un professionista valido che vada ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso.
Questo lo ribadisco proprio perché ricordo che il notaio, in riferimento, non ha l’obbligo di verifica della conformità.
Se ti interessa approfondire tale argomento ti consiglio anche questo mio articolo.
Stamattina mi sono imbattuta nella lettura del Bimestrale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al quale sono iscritta e mi è saltato all’occhio un articolo particolarmente interessante, ovvero:
"Come cambia il regime delle oblazioni per l'accertamento di conformità nel Lazio"
Per chi non lo sapesse, l’Accertamento di Conformità non è altro che un titolo edilizio a sanatoria regolato dall’art. 36 del D.P.R. 380/01.
Tale articolo fa riferimento a tutti quegli interventi realizzati in assenza di: Permesso di costruire o di Scia in Sostituzione a P.C. (ex Super D.i.a)
Gli abusi classificati come “sanabili” in questo articolo sono elencati in art. 23 c.1 e sono soggetti ad un rilascio parere entro 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Tale norma (ad oggi) dà la possibilità di sanare l’immobile solo se presente la doppia conformità, vale a dire:
- realizzabile al momento dell'abuso da Norme all'epoca in Vigore;
- realizzabile ad oggi da Norme in Vigore;
Attualmente si parla molto in termini di semplificazioni, di introdurre, o modificare tale articolo di legge inserendo la possibilità di sanare abusi conformi unicamente alla Norma Vigente, senza il dovere del rispetto della doppia conformità.
Tuttavia, il Decreto Semplificazioni, (PER ORA) sembra aver tralasciato tale modifica/integrazione.
In attesa di modificazioni, ad oggi, ancora si ha il rispetto della doppia conformità.
Per il regime sanzionatorio, in riferimento alla Regione Lazio, a Gennaio del 2019 uscì una sentenza, la n. 02/2019 della Corte Costituzionale che dichiarò l’ex art. 22 c. a della L.R. 15/2008, INCOSTITUZIONALE!
Per quale motivo? Perché tale norma prevedeva, per immobili con abusi sostanziali e/o realizzati senza titolo edilizio, anche se conformi alle Norme Tecniche al momento della domanda e della realizzazione dello stesso, un importo pari AL DOPPIO DEL VALORE VENALE dell’incremento dell’intervento eseguito in difformità (Totale o per la parte interessata, quindi Parziale).
Anche se tu non fossi un tecnico, ti renderai conto che sto parlando di un'enormità di denaro...
Ed è stato proprio per questo che grazie alla Sentenza sopracitata, finalmente si è rilegiferato in merito e grazie alla L.R. 01/2020 tale sanzione è stata ridotta all’interno della stessa L.R. 15/08 a:
- costo di costruzione moltiplicato per 3 se l'intervento abusivo è in art. 15;
- costo di costruzione moltiplicato per 2 nei casi di interventi abusivi rientranti in art. 16/18;
- da 1.000 € a 10.000 € per interventi rientranti in art. 19.
In oltre noi a Roma abbiamo da sommare alcuni parametri dettati dalla Delibera Capitolina n. 44/2011 (da rivedere assolutamente anch'essa).
Questo per indicarti che ogni problematica o abuso ha un costo ed un tempo di risoluzione.
Pertanto per avere la situazione chiara bisogna avvalersi sempre e comunque di un professionista che ci guidi verso la scelta giusta, altrimenti si rischia di diventare schiavi dei propri beni!