Quando e come è possibile sanare. – Casitiche, tipologie abusi e difformità.
Errori e abusi accumulati nel tempo
Le nuove costruzioni realizzate su quasi tutto il territorio Nazionale, specialmente nella fascia temporale risalente agli anni 50-90, per svariati motivi, hanno subito un enorme mancanza del rispetto delle Norme “Urbanistico edilizie”.
Le problematiche riscontrate oggi in fase di acquisto, rivendita o ristrutturazione, in riferimento agl’ immobili realizzati in quel periodo, portano inevitabilmente a dover affrontare situazioni al quanto scomode e tutt’altro che economiche.
A causa delle varie sviste del passato, incidenti come quelli: sismici, salubri, Vincolistici e “chi più ne ha più ne metta”, hanno portato il Legislatore a dover porre un freno per limitare i danni causati dalla mancanza di rispetto della Normativa.
Detto ciò, passiamo effettivamente alla risoluzione del problema!
Tipologie abusi e strumenti normativi.
Gli abusi, poichè di varia natura, hanno un’incidenza più o meno rilevante sull’immobile e, di conseguenza, una sanzione più o meno elevata.
Le modalità di presentazione delle varie sanatorie come da D.P.R. 380/01, (tenendo da parte momentanemente le zone vincolate per non creare confusione) sono per mezzo di:
a) Mancata C.I.L.A., chiamata in gergo “CILA in sanatoria” (art. 6bis)
b) S.C.I.A. “In sanatoria” (di cui alle opere in art.22)
c) S.C.I.A. In sostituzione al permesso di costruire “a sanatoria” o, per meglio dire in accertamento di conformità” (di cui alle opere in art.23 c.1)
d) Permesso di costruire “in sanatoria” o, per meglio dire in accertamento di conformità” (di cui alle opere in art.10)
Le pratiche, o per meglio dire, “i procedimenti edilizi” sopracitati, in caso di sanatoria si avvalgono degli articoli:
a) 6bis comma 5 – per opere rientranti in Mancata C.I.L.A.
b) 36 In accertamento di conformità (qual’ora vi siano i presupposti);
c) 37 Per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o accertamento di conformità
Quest'ultime tre casistiche di Sanatoria, in regime ordinario, (lo dico per chi risulta profano della materia), NON hanno nulla a che vedere con i tre Condoni Edilizi!
I condoni possedevano un regime “Speciale” e vennero emanati per mezzo delle seguenti Leggi:
a) 47/85
b) 724/94
c) 326/03
La possibilità di poter presentare domanda di Condono Speciale, ad oggi, non esiste più, per via del fatto che vi era un limite di tempo massimo di presentazione!
Solo per mezzo di un’ acquisizione in un’asta giudiziaria, una volta verificate le ragioni del credito, le quali dovranno essere di data anteriore all’entrata in vigore delle leggi citate, si potrà presentare idonea richiesta entro i 120gg dal decreto di trasferimento!
Ma attenzione alle zone vincolate, aggiungerei…
Anche qui bisogna fare particolare attenzione al regime vincolistico ed altri possibili cavilli, che, di fatto, possono donare “improcedibilità alla domanda di Condono Postuma”.
Di questo parleremo meglio in un altro mio articolo.
Di fatto, ad oggi, la maggior parte delle domande presentate ai sensi delle tre leggi di condono sopracitate devono essere espletate.
Avvalersi di un tecnico più che preparato è fondamentale affinchè venga presentata ed analizzata, ad oggi, la possibilità di sanatoria.
E’ ovvio che ogni tipologia di abuso poi possiede le proprie modalità di analisi e di presentazione, in base alla dislocazione su territorio e molto altro ancora.
E’ opportuno fare molta attenzione ed evitare di fare economia sul professionista che effettuerà la pratica, per due motivi:
1- il prezzo potrebbe risultare molto più elevato di quanto si pensi di risparmiare oggi;
2- i nodi vengono al pettine proprio nel momento meno opportuno.